Investimento con rendimento garantito dallo Stato

rendimento garantito dallo Stato

Per tutti coloro che sono vicini alla pensione, proprio il fondo pensione potrà risultare utile non per una costruzione di rendita (anche perché il tempo a propria disposizione è troppo poco per garantire la formazione di un grosso capitale) ma come forma di investimento dal quale ottenere un rendimento che addirittura è garantito dallo Stato.

Il rendimento di cui stiamo parlando è indiretto, ovvero ciò che viene fuori da una diminuzione di tasse che una persona dovrà pagare l’anno successivo all’investimento effettivo. Ma andiamo a fare chiarezza.

L’aderente può decidere di ricevere una prestazione sotto forma di capitale fino ad un massimo del 50% della posizione individuale accumulata. In tal modo avrà a disposizione immediatamente una somma di denaro, anche se l’entità della rendita erogata di anno in anno sarà minore, poiché calcolata in base al rimanente importo della posizione individuale.

La prestazione può essere richiesta interamente sotto forma di capitale solo nei casi in cui:

  • l’adesione di un lavoratore a forme di previdenza complementare risalga ad una data antecedente al 29 aprile 1993;
  • al momento del pensionamento l’aderente risulta iscritto a forme di previdenza complementare da meno di 5 anni può richiedere il riscatto immediato della posizione per perdita dei requisiti di partecipazione.
  • se convertendo il 70% della posizione individuale si abbia una rendita annua di importo inferiore al 50% dell’assegno sociale (per conoscere ‘importo annuo dell’assegno sociale CLICCA QUI ). Per il 2018 l’importo annuo è pari a € 5.889, ovvero 453 per 13 mensilità).

In merito al terzo caso, di seguito rappresentiamo una tabella con esempi con i valori soglia, sotto i quali è possibile richiedere tutta la prestazione in capitale.

tabella con importi di conversione del montante tutto capitale

Altre casistiche in cui si potrà richiedere il riscatto totale sono:

  • Perdita dei requisiti per cessazione del rapporto di lavoro per cause dipendenti dalla volontà delle parti: dimissioni, licenziamento, ecc. (Per i fondi pensione di categoria)
  • Perdita dei requisiti per cessazione del rapporto di lavoro per cause non dipendenti dalla volontà delle parti: mobilità, fallimento, ecc. (Per i fondi pensione di categoria)
  • Cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (solo per aderente nel settore privato)
  • Invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo (solo per aderente nel settore privato)
  • Decesso

Detto questo, è bene premettere i benefici fiscali propri dei fondi pensione.

  • Durante la fase di accumulo è possibile dedurre dal reddito complessivo annuo i contributi versati al fondo pensione fino al limite di 5.164,57 euro. Sono deducibili anche i contributi versati per i familiari a carico, fermo restando l’importo complessivo di 5.164,57 euro; la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone a carico.
tabella scaglioni irpef
  • I rendimenti maturati dal fondo pensione sono soggetti all’imposta del 20%, più favorevole rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario (Legge di stabilità per il 2015). Sulla quota del rendimento che deriva dal possesso di titoli di Stato e titoli similari, la tassazione è comunque fissata al 12,5%.
  • Quanto deriva dai contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 2017 è assoggettato ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15%. Tale percentuale si riduce in funzione dell’anzianità di partecipazione al sistema della previdenza complementare; se questa è superiore a quindici anni, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9%.

In merito al terzo punto, se il riscatto è dovuto alla perdita del requisito di partecipazione al fondo per cause diverse da quelle previste dall’art. 14, commi 2 e 3, del Decreto lgs. 252/2005 (i quali prevedono, quali cause di riscatto, l’inoccupazione non inferiore ai 12 mesi, la mobilità, la cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, l’invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo e la morte dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica), la tassazione è del 23%.

Facendo quindi un calcolo, se io verso 5000 euro l’anno, e ho redditi alti rientranti nell’ultimo scaglione irpef, ossia 43%, e pago al riscatto il 23%, ho come differenza il 20%, il quale diventa una sorta di rendimento offerto dallo Stato.

N.B. Il fondo pensione non rileva ai fini del calcolo dell’ Isee.

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