I VANTAGGI DEL FONDO PENSIONE
Sottoscrivere un fondo pensione da diritto a numerosi vantaggi sia fiscali, finanziari che giuridici.
Andiamo ad analizzarli nelle 3 diverse fasi:
FASE DELLA CONTRIBUZIONE
Durante la fase di accumulo è possibile dedurre dal reddito complessivo annuo i contributi versati al fondo pensione fino al limite di 5.164,57 euro. Sono deducibili anche i contributi versati per i familiari a carico, fermo restando l’importo complessivo di 5.164,57 euro; la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone a carico. Se si aderisce contemporaneamente a più forme di previdenza complementare il limite della deducibilità dei contributi versati è complessivamente di 5.164,57 euro annui.
All'aumentare del reddito aumenta il recupero fiscale come da tabella Irpef
Agevolazione fiscale per giovani occupati dopo il 1 gennaio 2007
Nei primi 5 anni di iscrizione la parte del tetto di deducibilità ordinario non sfruttata costituisce un bonus che può essere dedotto nei 20 anni successivi al quinto. Nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, si potrà dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro (5164,57 x 5) e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche con un limite di 2.582,29 euro oltre a quello dei 5.164,57 euro annui. Quindi in totale ogni anno successivo al quinto si potrà portare in deduzione fino a Euro 7.746,86 fino al completamento del recupero a cui si ha diritto.
Contributi versati oltre il limite e non dedotti. Cosa succede?
I contributi versati alla previdenza integrativa e non dedotti, perché eccedenti il limite di deducibilità fiscale previsto, vanno comunicati alla propria forma pensionistica integrativa, tramite “La comunicazione dei contributi non dedotti”, da trasmettere entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento.
Perché è utile informare il gestore? Per usufruire di un ulteriore vantaggio fiscale: quanto già tassato in precedenza, al momento dell’erogazione della pensione integrativa non sarà tassato nuovamente. Quindi, la base imponibile della pensione integrativa, tassata con ritenuta a titolo d’imposta con aliquota agevolata, non comprenderà la parte di contribuzione non dedotta che è fiscalmente esente.
Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 è consentito, nei venti anni successivi ai primi cinque di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, dedurre annualmente dal reddito complessivo contributi eccedenti l’importo di € 5.164,57 pari alla differenza positiva tra l’importo di € 25.822,85 e i contributi effettivamente versati in tali cinque anni di partecipazione, comunque per un importo non superiore a € 2.582,29.
Contributi versati per familiare fiscalmente a carico
I contributi versati in favore di familiari fiscalmente a carico possono essere dedotti, in primo luogo, dall’eventuale reddito di detti familiari, fino ad azzerarli; per l’ammontare non dedotto, l’aderente di riferimento potrà dedurli unitamente a quelli relativi alla propria posizione, datoriali e individuali, nel limite complessivo di 5.164,57€ annui. Se i versamenti per il familiare a carico superano, sommati ai contributi dell’aderente principale, il limite di deducibilità, tale supero potrà essere portato in deduzione dall’eventuale altro familiare, se esistente, dell’aderente a carico. Si tenga comunque presente che è anche possibile non dedurre i contributi versati per il familiare a carico optando per dichiararli integralmente non dedotti.
Contributi per reintegro anticipazioni
Sulle somme eccedenti il limite di 5.164,57 euro che l’aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale interessata da una pregressa anticipazione a valere sul montante accumulato dopo il 1.1.2007, è riconosciuto all’aderente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
Va evidenziato che in caso di contribuzioni eccedenti il massimale di deducibilità è necessaria un’espressa dichiarazione da rendere al Fondo da parte dell’aderente con la quale lo stesso disponga se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro, in assenza della quale il Fondo non può considerare le somme come reintegri, ai sensi dell’art. 11, comma 8, D.Lgs. n. 252/2005.
Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuato il reintegro. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, infatti, la documentazione probatoria è costituita dalla certificazione dell’anticipazione erogata e delle relative ritenute che il Fondo provvederà a inviare all’aderente (es. Certificazione Unica) e dalla comunicazione presentata da quest’ultimo al Fondo circa la volontà di reintegrare l’anticipazione percepita recante l’indicazione delle somme reintegrate. Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine nella dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati i dati necessari per evidenziare il diritto al credito e la sua misura.
FASE DI ACCUMULO
Tassazione agevolata sui rendimenti
I rendimenti maturati dal fondo pensione sono soggetti all’imposta del 20%, più favorevole rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario (Legge di stabilità per il 2015). Sulla quota del rendimento che deriva dal possesso di titoli di Stato e titoli similari, la tassazione è comunque fissata al 12,5%. Onde evitare una penalizzazione per l’investimento da parte dei Fondi in titoli del debito pubblico e in altri titoli ad essi equiparati i cui rendimenti scontano l’aliquota agevolata nella misura del 12,50%, la base imponibile dell’imposta sostitutiva sul risultato di gestione dei Fondi è determinata, relativamente ai rendimenti dei titoli pubblici ed equiparati, in base al rapporto tra l’aliquota del 12,50% e, quella della nuova legge, del 20%. In pratica, i rendimenti dei titoli pubblici concorrono alla determinazione della base imponibile nella misura del 62,5% (12,5/20*100= 62,5). L’aliquota applicabile è determinata sulla composizione del portafoglio al 31.12 dell’anno antecedente a quello in corso (composizione 2013 per tassazione nel 2014, composizione 2014 per tassazione nel 2015 e così via).
Esenzione dall'imposta di bollo
I fondi pensione sono esenti dall'imposta di bollo dello 0,20%.
Impignorabilità ed insequestrabilità
Il capitale è impignorabile, insequestrabile ed esente dalla tassa di successione (in virtù delle previsioni contrattuali di opzioni rendita e bonus premorienza) .
FASE DI EROGAZIONE
Base imponibile
E' fiscalmente imponibile la parte delle prestazioni rappresentata dall’ammontare della stessa al netto della componente finanziaria che ha già scontato l’imposta sostitutiva in capo al fondo pensione, nonché dei redditi già tassati, dei redditi esenti, dei contributi che non sono stati dedotti (ad esempio per superamento del plafond di contribuzione deducibile).
Prestazioni in forma rendita (rendite sui capitali accantonati dal 2007)
La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma periodica è soggetta a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%)
Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26%. Attraverso la riduzione della base imponibile al 48,08% della quota di proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, viene riconosciuta una minore tassazione di tali proventi il cui investimento diretto fruisce dell’aliquota del 12,50%.
Prestazioni in forma capitale (accantonamenti dal 2007 inclusa la rendita integrativa temporanea anticipata RITA)
La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%).
Anticipazioni del fondo pensione
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Spese sanitarie: in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Tassazione dal 15% al 9%.
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Acquisto/ristrutturazione prima casa: decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; Tassazione 23%.
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Ulteriori esigenze: 30% dopo 8 anni. Tassazione 23%.
Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’ anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall’ aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale. Infine, l’aderente che abbia chiesto e ricevuto un'anticipazione e desideri reintegrarla, per i contributi versati quali reintegro ed eccedenti il limite di 5.164,57 euro annui, può scegliere di vedersi riconosciuto un credito d'imposta pari a quella pagata al momento dell’erogazione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.
Trasferimenti delle posizioni pensionistiche
Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.
Riscatto del fondo pensione.
RISCATTO PARZIALE
50% della posizione individuale maturata per inoccupazione da 12 a 48 mesi in caso di cessazione dell'attività lavorativa e mobilità e cassa integrazione
RISCATTO TOTALE
Nei casi di invalidità permanente se la capacità di lavoro si riduce a meno di 1/3.
Se c'è inoccupazione per più di 48 mesi a causa di cessazione dell'attività lavorativa. Non ammesso nei 5 anni precedenti la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari.
Con la legge concorrenza 124 del 2017 entrata in vigore lo scorso primo settembre, è stata apportata un’ importantissima novità in tema di riscatti delle posizioni di previdenza complementare.
A far data da settembre è infatti possibile chiedere il riscatto integrale in capitale per perdita dei requisiti di partecipazione (dimissioni o licenziamento) per gli aderenti in forma collettiva ai fondi pensione chiusi o ai fondi pensione aperti anche per le posizioni ad adesione individuale.
Tale vantaggio prima era consentito solo ed esclusivamente per le adesioni in forma collettiva.
Questo comporta notevoli cambiamenti per le seguenti tipologie di aderenti (al di là o meno che vengano versate quote di TFR):
1) Lavoratori dipendenti che vengono licenziati o si dimettono: basta dimostrare lo status di inoccupato, attraverso un certificato rilasciato dal centro dell’impiego;
2) Lavoratori autonomi: cessazione della partita iva
3) Liberi professionisti: cancellazione dall’albo di appartenenza.
Sono esclusi dall’applicazione del riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione chi è già in pensione, le casalinghe, i fiscalmente a carico e più in generale coloro che non hanno redditi.
RISCATTO DEGLI EREDI
In caso di morte dell'aderente, anche prima della maturazione del diritto alla pensione a opera degli eredi o dei beneficiari designati
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