RISCATTO DEL FONDO PENSIONE: GUIDA COMPLETA
Tipologie di riscatto del fondo pensione
Il riscatto del fondo pensione può essere:
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Parziale : per inoccupazione tra i 12 e i 48 mesi, e per procedure di mobilità, cassa integrazione
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Totale: per inoccupazione oltre 48 mesi, invalidità oltre il 66%, perdita di requisiti di partecipazione al fondo pensione per decesso.
RISCATTO PARZIALE:
Il riscatto parziale dal fondo pensione è la liquidazione parziale della posizione individuale maturata presso il fondo pensione prima del raggiungimento del requisito del pensionamento.
Si può richiedere il riscatto parziale nei seguenti casi:
Disoccupazione
Si può riscattare parzialmente del 50% della posizione individuale maturata per inoccupazione tra i 12 e 48 mesi
Procedure di mobilità
Si può riscattare parzialmente del 50% della posizione individuale maturata anche in caso di:
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Ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità
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CIG ordinaria/straordinaria con cessazione dell’attività lavorativa
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CIG ordinaria/straordinaria senza cessazione dell’attività lavorativa, ma con durata superiore a 12 mesi
RISCATTO TOTALE:
Il riscatto totale dal fondo pensione è l'estinzione definitiva e la liquidazione del 100% della posizione individuale maturata presso il fondo pensione prima del raggiungimento del requisito del pensionamento.
Quando si può riscattare totalmente un fondo pensione?
Si può richiedere il riscatto totale nei seguenti casi:
Invalidità permanente oltre il 66%
invalidità permanente se la capacità di lavoro si riduce a meno di 1/3 (invalidità oltre il 66%).
Inoccupazione
Inoccupazione per più di 48 mesi a causa di cessazione dell'attività lavorativa. Non ammesso nei 5 anni precedenti la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari.
Dimissioni volontarie o cambio di contratto lavorativo
Infatti con la legge concorrenza 124 del 2017 entrata in vigore lo scorso primo settembre, è stata apportata un’ importantissima novità in tema di riscatti delle posizioni di previdenza complementare.
A far data da settembre è infatti possibile chiedere il riscatto integrale in capitale per perdita dei requisiti di partecipazione (dimissioni o licenziamento) per gli aderenti in forma collettiva ai fondi pensione chiusi o ai fondi pensione aperti anche per le posizioni ad adesione individuale. Tale vantaggio prima era consentito solo ed esclusivamente per le adesioni in forma collettiva.
Questo comporta notevoli cambiamenti per le seguenti tipologie di aderenti (al di là o meno che vengano versate quote di TFR):
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Lavoratori dipendenti che vengono licenziati o si dimettono: basta dimostrare lo status di inoccupato, attraverso un certificato rilasciato dal centro dell’impiego;
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Lavoratori autonomi: cessazione della partita iva;
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Liberi professionisti: cancellazione dall’albo di appartenenza.
Sono esclusi dall’applicazione del riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione chi è già in pensione, le casalinghe, i fiscalmente a carico e più in generale coloro che non hanno redditi.
Riscatto degli eredi
In caso di morte dell'aderente, anche prima della maturazione del diritto alla pensione a opera degli eredi o dei beneficiari designati.
In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al fondo pensione per le forme pensionistiche complementari collettive, mentre per le forme pensionistiche complementari individuali viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
QUANTO VIENE TASSATO IL RISCATTO DEL FONDO PENSIONE?
La tassazione in caso di riscatto varia a seconda degli anni di partecipazione al fondo pensione. Il riscatto viene tassato (per la parte che non ha subito ancora trattenuta fiscale, ovvero contributi versati e dedotti e Tfr) al 15%, che scende dello 0,3% per ogni anno successivo al 15° anno di permanenza in una forma di previdenza complementare.
Proprio per questo è importante iniziare presto un fondo pensione.
Per rendere tutto più semplice, la seguente tabella può aiutare a capire meglio:
RISCATTO FONDO PENSIONE TEMPISTICHE
Il termine massimo entro il quale viene liquidata la prestazione del capitale dal momento del ricevimento della richiesta correttamente compilata viene stabilito dal singolo fondo pensione e non può eccedere i 180 giorni. Di norma, una tempistica tra i 90 e i 180 giorni può considerarsi congrua.
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