Guida aggiornata ai Fondi Pensione (2026) e alla previdenza integrativa.

Cos'è la previdenza complementare
La previdenza complementare è un sistema di risparmio a lungo termine finalizzato a integrare la pensione pubblica (INPS), che con il passaggio al sistema contributivo tende a essere sempre più bassa rispetto all’ultimo stipendio percepito.
È regolata principalmente dal Decreto Legislativo 252/2005 e dalla vigilanza della COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione), l’autorità indipendente che tutela i lavoratori iscritti.
Il meccanismo è semplice: durante la vita lavorativa, il lavoratore (e spesso anche il datore di lavoro) versa contributi in un fondo pensione. Questi vengono investiti sui mercati finanziari secondo un profilo di rischio scelto. Al momento del pensionamento, il capitale accumulato viene erogato sotto forma di rendita mensile, capitale o una combinazione delle due.
Perché è necessaria la previdenza complementare
Il problema del tasso di sostituzione
Il tasso di sostituzione è il rapporto percentuale tra la prima pensione e l’ultimo stipendio. Con il sistema contributivo puro (applicato a chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996), le stime ufficiali indicano tassi di sostituzione spesso compresi tra il 50% e il 65% per i lavoratori dipendenti, e ancora più bassi per autonomi e discontinui.
Questo significa che, senza un pilastro aggiuntivo, chi oggi guadagna 2.500 € netti al mese potrebbe percepire una pensione di 1.250-1.600 € netti. La previdenza complementare serve a colmare questo gap previdenziale.
I tre pilastri del sistema previdenziale italiano
- 1° Pilastro: Pensione pubblica obbligatoria. Gestita da: INPS/Casse professionali
- 2° Pilastro: Fondi pensione collettivi (negoziali/aperti). Gestita da: Fondi categoriali, banche, assicurazioni
- 3° Pilastro: Previdenza individuale (PIP, polizze). Gestita da: Compagnie assicurative.
Le tipologie di fondi pensione
Fondi Pensione Negoziali (o Chiusi)
Sono istituiti tramite contratti collettivi di lavoro tra sindacati e associazioni datoriali. Sono destinati a una specifica categoria di lavoratori (es. metalmeccanici, edili, bancari, chimici, ecc.).
Caratteristiche principali:
- Contribuzione del datore di lavoro (spesso obbligatoria se il lavoratore aderisce)
- Costi molto bassi (in media 0,1%–0,3% annuo)
- Spesso i comparti dinamici si comportano come dei bilanciati peccando di efficienza per chi vuole massimizzare i rendimenti nel lungo periodo
- Gestione affidata a gestori selezionati dalla governance del fondo
- Non accessibili ad autonomi, liberi professionisti e non lavoratori
- Vigilati da COVIP
Esempi: Cometa (metalmeccanici), Previmoda (tessile), Fonchim (chimici), Fondo Pensione Espero (dipendenti pubblici scuola), Perseo Sirio (dipendenti PA).
Fondi Pensione Aperti
Istituiti da banche, SGR (Società di Gestione del Risparmio) e compagnie assicurative. Sono accessibili a tutti, sia individualmente sia in forma collettiva (quando un’azienda li adotta tramite accordo).
Caratteristiche:
- Costi medi: 0,5%–2% annuo (ISC)
- Ampia gamma di comparti
- Maggiore flessibilità rispetto ai fondi negoziali
- Accessibili anche ad autonomi, liberi professionisti e non lavoratori
Esempi: Arca Previdenza, Amundi Seconda Pensione, Allianz Insieme, Zurich Contributi, Fidelity Pensione, Fineco core pension.
Piani Individuali Pensionistici (PIP)
Contratti assicurativi a vita intera con finalità previdenziale. Sono la forma più diffusa per chi non ha un fondo negoziale di riferimento.
Caratteristiche:
- Costi generalmente più alti (ISC medio 1,5%–3%)
- Presenza di garanzie assicurative (rendimento minimo garantito nei PIP di Ramo I)
- Distribuzione tramite reti assicurative (agenti, promotori)
- Meno trasparenza nei costi rispetto ai fondi aperti
Attenzione: I costi elevati dei PIP nel lungo periodo possono erodere significativamente il capitale accumulato. Prima di aderire, verificare sempre l’ISC (Indicatore Sintetico dei Costi).
Fondi Pensione Preesistenti
Fondi istituiti prima del 1993, spesso aziendali. Hanno caratteristiche peculiari e regole proprie. Meno rilevanti per le nuove adesioni.
Come funziona un fondo pensione
La fase di accumulo e di erogazione
Il fondo pensione funziona con una logica a capitalizzazione individuale: ogni lavoratore ha una propria posizione individuale sulla quale confluiscono i contributi versati. I contributi vengono investiti nei mercati finanziari (azioni, obbligazioni, liquidità) e il rendimento ottenuto incrementa il capitale.
Le fasi sono due:
- Fase di accumulo: versamento dei contributi e investimento. Dura l’intera vita lavorativa.
- Fase di erogazione: al raggiungimento dei requisiti pensionistici, il capitale viene erogato.
Chi può contribuire
- Il lavoratore (contributo volontario)
- Il datore di lavoro (contributo obbligatorio se previsto dal CCNL, al momento dell’adesione)
- Il TFR (conferimento silenzioso o esplicito)
Quanto versare nel fondo pensione
Non esiste un importo minimo imposto dalla legge per i contributi volontari. Tuttavia, grazie ad una pianificazione pensionistica con un consulente finanziario, è bene calcolare il gap previdenziale sperato per programmare l’importo mensile che servirà al raggiungimento del proprio obiettivo pensionistico.
L’unico obbligo in tema di contribuzione minima, tuttavia, è quello per ottenere il contributo del datore di lavoro nei fondi negoziali, è spesso necessario versare almeno la quota minima prevista dal contratto collettivo (tipicamente l’1%–2% della retribuzione).
Il TFR nel fondo pensione
Cos'è il TFR
Il Trattamento di Fine Rapporto è un accantonamento mensile pari a circa il 6,91% della retribuzione lorda annua, che il datore di lavoro accantona per il lavoratore.
TFR in azienda o nel fondo pensione?
I lavoratori dipendenti hanno la possibilità di destinare il TFR maturando (quello futuro, non quello già accumulato):
- Al fondo pensione: per sfruttare la tassazione agevolata e i rendimenti di mercato
- In azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS per le aziende con più di 50 dipendenti): il TFR si rivaluta dell’1,5% fisso + il 75% dell’inflazione ISTAT
Silenzio assenso
La riforma della previdenza complementare introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) modifica le regole sul TFR, rafforzando il silenzio-assenso e introducendo obblighi progressivi legati alle dimensioni aziendali. Queste novità mirano a incrementare l’adesione ai fondi pensione negoziali.
Dal 1° luglio 2026, per i neoassunti nel settore privato (esclusi domestici), il tempo per scegliere la destinazione del TFR si riduce a 60 giorni (invece di 6 mesi). In caso di silenzio, il TFR confluisce automaticamente nel fondo pensione previsto dal CCNL, inclusi i contributi datoriali e del lavoratore; la scelta è irrevocabile una volta conferita al fondo. L’azienda deve fornire una scheda informativa, con 30 giorni aggiuntivi per decidere.
Scelta di tenere il TFR in azienda
I lavoratori possono optare per tenere il TFR in azienda entro i 60 giorni, mantenendo la possibilità di aderire successivamente a un fondo pensione. Senza scelta, prevale il silenzio-assenso verso il fondo negoziale.
Dimensioni azienda
Per il versamento obbligatorio del TFR al Fondo Tesoreria INPS, si adotta un criterio dinamico annuale basato sui media dipendenti dell’anno precedente. Le soglie progressive sono: 2026-2027 ≥60 dipendenti; 2028-2031 ≥50; dal 2032 ≥40; riduzioni successive non esonerano dall’obbligo. Se raggiunta la soglia nel 2026, l’obbligo parte dal 2027.
Rivalutazione del TFR in azienda vs rendimento del fondo
In periodi di inflazione elevata, il TFR in azienda può rivalutarsi di più nel breve periodo. Nel lungo periodo (15–30 anni), il fondo pensione tende storicamente a performare meglio, ma con più volatilità. È una scelta che dipende dall’orizzonte temporale e dalla propensione al rischio.
I comparti di investimento
Ogni fondo pensione offre più comparti (o linee di investimento) con diversi profili rischio/rendimento. La scelta del comparto è cruciale e deve essere coerente con gli anni mancanti alla pensione e con la propria tolleranza al rischio.
- Comparto garantito: 100% obbligazioni breve/liquidità. Adeguato per chi è prossimo alla pensione.
- Comparto Obbligazionario: 70–100% obbligazioni. Adeguato per orizzonti temporali brevi (2-3 anni).
- Comparto bilanciato: 40–60% azioni / 40–60% obbligazioni. Adeguato per orizzonti temporali medi (5-7 anni).
- Comparto azionario o dinamico: 70–100% azioni. Adeguato per orizzonti temporali lunghi (oltre 7-10 anni).
Il principio del ciclo di vita (life-cycle)
Molti fondi offrono opzioni life-cycle automatiche: il profilo di investimento si sposta automaticamente da azionario verso obbligazionario/garantito man mano che ci si avvicina alla data di pensionamento.
Sebbene sia la soluzione ideale per chi non vuole gestire attivamente la propria posizione, personalmente non mi piacciono i meccanismi automatici.
Se si è prossimi alla pensione e le condizioni di mercato specialmente sul fronte azionario sono interessanti, o se attraversiamo un contesto finanziario favorevole alle azioni, questo meccanismo potrebbe limitarne l’efficacia.
Rendimenti storici medi
Storicamente, i comparti azionari dei fondi negoziali italiani hanno reso tra il 3% e il 6% annuo netto nel lungo periodo, mentre i comparti garantiti hanno reso tra l’1% e il 2%. I rendimenti passati non sono garanzia di quelli futuri.
La tassazione agevolata dei fondi pensione
La previdenza complementare gode di un trattamento fiscale molto favorevole.
Deduzione fiscale dei contributi
I contributi versati al fondo pensione (propri e del datore di lavoro, escluso il TFR) sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a un massimo di 5.300 € annui.
Il plafond annuo di deducibilità di 5.300 € include:
- I contributi versati direttamente dal lavoratore
- I contributi versati dal datore di lavoro (escluso il TFR)
Non rientra nel limite: il TFR destinato al fondo pensione.

Chi può dedurre
Possono dedurre i contributi:
- I lavoratori dipendenti (anche nel fondo del proprio figlio a carico)
- I lavoratori autonomi e i liberi professionisti
- I soggetti fiscalmente a carico possono far dedurre i contributi versati per loro conto dal contribuente che li ha a carico
- I pensionati iscritti ancora a un fondo pensione
Come indicare i contributi in dichiarazione
I contributi vanno indicati nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Redditi PF) nella sezione dedicata alla previdenza complementare. Il fondo pensione rilascia annualmente un prospetto con i versamenti effettuati.
Contributi non dedotti: il modulo
Se si versano contributi eccedenti il limite deducibile, o se per qualsiasi motivo non si è fruito della deduzione, è necessario comunicarlo al fondo tramite apposito modulo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del versamento. In questo modo, alla scadenza del contratto, queste somme non saranno tassate.
Tassazione ridotta sui rendimenti
I rendimenti maturati nella posizione individuale sono tassati annualmente con un’imposta sostitutiva del 20% (invece del 26% applicato alle forme di investimento ordinarie). Per la quota investita in titoli di Stato italiani o equiparati, l’aliquota scende al 12,5%.
Tassazione agevolata in uscita
Al momento dell’erogazione delle prestazioni (rendita o capitale), le somme sono soggette a una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, fino a un minimo del 9% (raggiunto dopo 35 anni di iscrizione).

Questa tassazione agevolata si applica sulle somme versate + TFR. Per ciò che attiene i rendimenti già sono stati tassati durante gli anni di accumulo ogni 31 dicembre.
Le somme su cui non è stata applicata la deduzione (contributi non dedotti) sono esenti da tassazione in uscita, per evitare la doppia tassazione.
La tassazione in fase di prestazione
Quando arriva il momento di percepire la pensione integrativa, la tassazione dipende da:
- Natura delle somme: contributi dedotti (tassati), contributi non dedotti (esenti), TFR (tassato), rendimenti (già tassati in accumulo)
- Anni di iscrizione: l’aliquota scende progressivamente come visto nella tabella sopra.
Caso specifico del TFR
Il TFR confluito nel fondo pensione segue le stesse regole delle altre somme: viene tassato con l’aliquota del 15%–9%, invece della tassazione separata che sarebbe applicata al TFR rimasto in azienda (basata sull’aliquota media degli ultimi 5 anni, spesso più alta).
Rendita o Capitale: cosa scegliere
Al momento del pensionamento, il lavoratore può scegliere come percepire il capitale accumulato.
La regola generale
La riforma della previdenza complementare 2026 mantiene la regola consolidata sui montanti minimi per l’erogazione del 100% in capitale, senza introdurre obblighi automatici di conversione in rendita oltre le soglie esistenti.
Non scatta alcun obbligo di convertire in rendita se la rendita vitalizia derivante da almeno il 70% del montante accumulato risulta inferiore al 50% dell’assegno sociale annuo INPS (546,24€ mensili nel 2026, pari a circa 6.575€ annui; soglia minima rendita: 3.287€ annui).
Se il montante supera la soglia non è possibile liquidare il 100% in capitale: si applica la quota standard del 60% in capitale e 40% in rendita (o nuove forme di decumulo introdotte dalla riforma che tra poco vedremo). I fondi pensione forniscono tabelle personalizzate basate su età e coefficienti ISTAT per calcolare il limite esatto.
Il mio consiglio è scrivere al fondo pensione per avere risposte scritte.
La rendita
La rendita è un importo mensile garantito per tutta la vita (o per il tempo stabilito). Esistono diverse forme:
- Rendita vitalizia semplice: termina alla morte del beneficiario
- Rendita certa e poi vitalizia: garantita per un periodo minimo (es. 5 o 10 anni), poi vitalizia
- Rendita con reversibilità: prosegue (parzialmente) al coniuge superstite
- Rendita con contro-assicurazione: in caso di morte prematura, restituisce il montante residuo agli eredi
Il capitale
Permettere di percepire fino al 60% del montante in un’unica soluzione. Prima della legge di Bilancio 2026 per anni, molti hanno evitato i fondi pensione per via dell’obbligo della conversione in rendita del capitale. Questo perché se si moriva presto quel denaro andava alla compagnia assicurativa. Non andava agli eredi.
Una delle soluzioni era aprire più fondi paralleli, cercando di restare sotto quella soglia critica pur di poter liquidare tutto il capitale a scadenza. Un sistema piuttosto macchinoso.
Ma la Legge di Bilancio 2026 ha cambiato tutto introducendo i seguenti meccanismi di decumulo.
Decumuli introdotti dalla riforma dei fondi pensione 2026
A partire da luglio 2026 entrano in vigore tre nuove modalità di erogazione del capitale pensionistico. L’obiettivo è offrire maggiore flessibilità rispetto alla classica rendita vitalizia. Si tratta di veri e propri decumuli e non di rendite.
Il tuo denaro resta nel fondo pensione, non viene più trasferito a una compagnia assicurativa. Sei tu a mantenere il controllo e il fondo continua a maturare i rendimenti in base al profilo scelto.
Potrai scegliere quindi tra tre nuove modalità principali di erogazione, che si aggiungono o si integrano alla rendita tradizionale:
- Rendita a durata definita
- Prelievi liberi
- Erogazione frazionata
Rendita a Durata Definita
Funziona così: il tuo capitale viene suddiviso in base alla tua aspettativa di vita residua, secondo le tabelle ISTAT. Ogni anno ricevi una rata, che viene ricalcolata in base al rendimento del fondo e all’aggiornamento delle statistiche demografiche. Ma ecco il punto chiave: se dovessi mancare prima di aver consumato tutto il montante, il residuo non va perso. Va direttamente ai tuoi eredi o ai beneficiari che hai indicato. E dal punto di vista fiscale hai sempre aliquote agevolate che vanno dal 15% al 9%, a seconda degli anni di iscrizione al fondo.
Prelievi Liberi
Trasformano il tuo fondo pensione in una sorta di conto corrente previdenziale. Qui la logica è chiara: decidi tu quanto prelevare e quando. Il resto rimane investito e continua a lavorare per te. Ovviamente ci sono dei limiti. Il limite massimo prelevabile è pari alla somma delle rate che avresti percepito se avessi scelto la Rendita a Durata Definita vista prima. In pratica, puoi accumulare i prelievi non fatti e chiederli in un’unica soluzione in seguito.
Il grande vantaggio? Flessibilità totale. Hai una spesa imprevista? Puoi attingere al fondo. Un anno hai meno necessità? Lasci il capitale investito. Sei tu a decidere, anno dopo anno, in base alle tue reali esigenze e magari anche in base alle condizioni di mercato.
l'Erogazione Frazionata
Simile alla vecchia RITA ma più snella. In questo caso, il capitale viene distribuito in rate costanti per un periodo che tu stesso definisci, ma non inferiore a cinque anni. È ideale per chi vuole “spalmare” il rientro del capitale in un tempo relativamente breve (es. 5 o 10 anni) invece di scommettere sulla longevità.
L’unica differenza rispetto alle altre due forme riguarda la tassazione: qui l’aliquota parte dal 20% e può scendere fino al 15% dopo 35 anni di partecipazione. Leggermente meno vantaggiosa, ma comunque equa.
Anticipazioni e riscatti
Anticipazioni
- SPESE SANITARIE GRAVI: in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Tassazione dal 15% al 9%.
- ACQUISTO/RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA: decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; Tassazione 23%.
- QUALSIASI ALTRA SPESA: 30% dopo 8 anni. Tassazione 23%.
Riscatto
Riscatto parziale
Il riscatto parziale dal fondo pensione è la liquidazione parziale della posizione individuale maturata presso il fondo pensione prima del raggiungimento del requisito del pensionamento.
Si può richiedere il riscatto parziale nei seguenti casi:
- Disoccupazione: Si può riscattare parzialmente del 50% della posizione individuale maturata per inoccupazione tra i 12 e 48 mesi
- Procedure di mobilità:
Si può riscattare parzialmente del 50% della posizione individuale maturata anche in caso di:
- Ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità
- CIG ordinaria/straordinaria con cessazione dell’attività lavorativa
- CIG ordinaria/straordinaria senza cessazione dell’attività lavorativa, ma con durata superiore a 12 mesi
Riscatto totale
Il riscatto totale dal fondo pensione è l’estinzione definitiva e la liquidazione del 100% della posizione individuale maturata presso il fondo pensione prima del raggiungimento del requisito del pensionamento.
Quando si può riscattare totalmente un fondo pensione?
Si può richiedere il riscatto totale nei seguenti casi:
- Invalidità permanente oltre il 66%.
- Inoccupazione per più di 48 mesi a causa di cessazione dell’attività lavorativa. Non ammesso nei 5 anni precedenti la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari.
- Dimissioni volontarie o cambio di contratto lavorativo.
Infatti con la legge concorrenza 124 del 2017 entrata in vigore lo scorso primo settembre, è stata apportata un’ importantissima novità in tema di riscatti delle posizioni di previdenza complementare.
A far data da settembre è infatti possibile chiedere il riscatto integrale in capitale per perdita dei requisiti di partecipazione (dimissioni o licenziamento) per gli aderenti in forma collettiva ai fondi pensione chiusi o ai fondi pensione aperti anche per le posizioni ad adesione individuale. Tale vantaggio prima era consentito solo ed esclusivamente per le adesioni in forma collettiva.
Questo comporta notevoli cambiamenti per le seguenti tipologie di aderenti (al di là o meno che vengano versate quote di TFR):
- Lavoratori dipendenti che vengono licenziati o si dimettono: basta dimostrare lo status di inoccupato, attraverso un certificato rilasciato dal centro dell’impiego;
- Lavoratori autonomi: cessazione della partita iva;
- Liberi professionisti: cancellazione dall’albo di appartenenza.
Sono esclusi dall’applicazione del riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione chi è già in pensione, le casalinghe, i fiscalmente a carico e più in generale coloro che non hanno redditi.
- Riscatto degli eredi. In caso di morte dell’aderente, anche prima della maturazione del diritto alla pensione a opera degli eredi o dei beneficiari designati.
In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al fondo pensione per le forme pensionistiche complementari collettive, mentre per le forme pensionistiche complementari individuali viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
RITA: la rendita integrativa temporanea anticipata
La RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) consente di percepire anticipatamente e in modo frazionato il capitale accumulato nel fondo pensione, prima di raggiungere i requisiti per la pensione pubblica.
Requisiti per la RITA
Cessazione del rapporto di lavoro:
- Aver cessato l’attività lavorativa
- Avere almeno 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare
- Maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro i successivi 5 anni
Inoccupazione:
- Essere inoccupato da più di 24 mesi
- Maturare il diritto alla pensione entro i successivi 10 anni
Come funziona la RITA
La RITA eroga frazionatamente il capitale accumulato nel periodo tra la richiesta e il raggiungimento della pensione pubblica. Si tratta di una sorta di “prepensionamento” privato.
Le erogazioni RITA sono tassate con le stesse aliquote agevolate (15%–9%) della rendita definitiva.
La rita è conveniente quando permette di anticipare l’uscita dal lavoro senza perdere i benefici fiscali del fondo pensione, ed è più conveniente del riscatto totale o parziale.
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Dott. Alessio Zaccanti
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